ART. 4 - FINANZIAMENTO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

1. Con decorrenza 01/01/2001 l’importo complessivo delle risorse di cui all’art. 67 del CCNL del 9 agosto 2000 è incrementato in misura pari allo 0,10% del monte salari 1999 riferito al personale del comparto.

2. Con decorrenza 31/12/2001, a valere sulla quota di risorse complessivamente definita in € 12.900.000 lordi, le risorse di cui agli artt. 67 e 70 del CCNL del 9 agosto 2000 sono proporzionalmente incrementate di un importo pari allo 0,33% del monte salari 1999 riferito al personale del comparto. La parte restante delle risorse è finalizzata alla copertura degli oneri derivanti dall’erogazione dei benefici di cui all’art. 22 comma 2, nonché al recupero dell’anticipazione dello 0,3% del monte salari 1997 di cui all’art. 72 del CCNL del 9 agosto 2000.

articolo precedente                                                                                                        articolo successivo