ART. 5 - INCREMENTO DELL'INDENNITA' DI ATENEO

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure individuali dell’indennità di ateneo previste dall’art.65 del CCNL del 9 agosto 2000 sono rideterminate nelle misure indicate nella tabella 3.

2. L’indennità di cui al presente articolo continua ad essere erogata con le modalità in corso e, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è considerata utile ai fini del calcolo della base per l’indennità di buonuscita.

3. Fino alla definizione della tabella di cui al comma 2 dell’art. 51 del CCNL 9 agosto 2000, l’incremento dell’indennità di cui al presente articolo – rispetto ai corrispondenti valori stabiliti dal CCNL 9 agosto 2000 - non viene considerata ai fini del trattamento economico di cui all’art. 31 del DPR n.761/79, salvo eventuale riassorbimento.

4. La copertura degli oneri conseguenti agli aumenti ed all’inclusione nella base di calcolo per l’indennità di buonuscita dell’indennità di cui al presente articolo è assicurata con le risorse corrispondenti all’1% del monte salari 1997.

 

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