ART. 72 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO D’ISTITUTO
1. Il fondo d’istituto è finalizzato a retribuire le prestazioni rese dal personale docente, amministrativo e tecnico per sostenere il processo di autonomia, con particolare riferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione dell’organizzazione complessiva del lavoro nonché delle attività e del servizio.
2. Le risorse di cui all’art. 14 del CCNL 15.3.2001 della Scuola, comma 1, lettere b), c), d), nonché le ulteriori risorse stabilite nell’art. 71, comma 1, lett. a) e b) del presente CCNL, continuano ad essere ripartite tra i singoli istituti in relazione alla rispettiva dotazione organica. Le risorse così distribuite si aggiungono a quelle ripartite ai sensi dell’art. 28 del CCNI del 31.8.1999 della Scuola.
3. Il fondo è inoltre alimentato:
a. dai finanziamenti previsti dalle vigenti disposizioni e da tutte le somme introitate dall’istituzione finalizzate a compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle derivanti da risorse dell’Unione Europea, da enti pubblici o soggetti privati;
b. dalle eventuali economie di cui all’art. 22, comma 6, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448.
4. Le risorse del fondo delle singole istituzioni accademiche, che risultino non utilizzate alla fine dell’esercizio finanziario, sono riutilizzate nell’esercizio successivo.