ART. 7 – ORARIO DI LAVORO
Il comma 7 dell'art. 25 del CCNL 9.8.2000 è sostituito come segue e viene
aggiunto il comma 8:
7. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il
lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la
cui durata sono stabilite dai contratti collettivi integrativi, ai fini del
recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del
pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
8. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, in difetto di disciplina
collettiva integrativa che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo
attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di
lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di
durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto
delle esigenze tecniche del processo lavorativo, come previsto dal
d. lgs.
8.4.2003,
n. 66.