ART. 8 - LAVORO NOTTURNO
L'art. 26 del CCNL 9.8.2000 è sostituito come segue:
1. Si intende per lavoro notturno l'attività svolta nel corso di un periodo
di almeno sette ore consecutive ricomprese nell'intervallo fra le
ventiquattro e le cinque del mattino successivo.
2. E' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro
notturno in via non eccezionale per almeno tre ore nell'intervallo di tempo
sopra indicato e per un minimo di sessanta giorni lavorativi all'anno.
3. I lavoratori notturni devono essere sottoposti :
· a cura e
a spese del datore di lavoro a visita medica preventiva allo scopo di
constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno cui sono
adibiti;
· ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare il loro
stato di salute;
· ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con
il lavoro notturno.
4. È
vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6,
dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di
età del bambino.
Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
a) dalla
lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o
alternativamente dal padre convivente con la stessa;
b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario
di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto
disabile ai sensi della legge
5 febbraio
1992,
n. 104, e successive modificazioni.
5. Sono
adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i dipendenti che ne
facciano richiesta nell'ambito delle esigenze organizzative aziendali.
6. La contrattazione collettiva integrativa stabilisce la riduzione
dell'orario di lavoro normale settimanale e mensile nei confronti dei
lavoratori notturni e la relativa maggiorazione retributiva.
7. Il datore di lavoro, preventivamente, informa i lavoratori notturni e il
rappresentante della sicurezza sui maggiori rischi derivanti dallo
svolgimento del lavoro notturno, ove presenti.
8. Il datore di lavoro garantisce l'informazione sui servizi per la
prevenzione e la sicurezza, nonché la consultazione dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, ovvero delle organizzazione sindacali
rappresentative, per le lavorazioni che comportano rischi particolari.
9. Nelle Aziende di cui agli artt. 28 e
30, l'articolazione dell'orario
notturno, in relazione alla specificità del settore, potrà essere
diversamente regolamentato attraverso la contrattazione integrativa.