ART. 9 – PERMESSI RETRIBUITI
Il comma 3 dell'art. 30 del CCNL 9.8. 2000 è così modificato:
3. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi
in occasione del matrimonio, fruibile entro i 10 giorni successivi al
matrimonio stesso.
Il comma 1 dell'art. 6 del CCNL 13.5.2003, è modificato come segue:
1. L'art. 30, comma 2, del CCNL 9.8.2000 è modificato come segue: "A domanda
del dipendente possono essere inoltre concessi, nell'anno, tre giorni di
permesso complessivo anche frazionabili in ore, per nascita di figli o per
gravi motivi personali o familiari documentati mediante autocertificazione."