ART. 9 – PERMESSI RETRIBUITI

vedi articolo 30 modificato


Il comma 3 dell'art. 30 del CCNL 9.8. 2000 è così modificato:

3. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, fruibile entro i 10 giorni successivi al matrimonio stesso.

Il comma 1 dell'art. 6 del CCNL 13.5.2003, è modificato come segue:

1. L'art. 30, comma 2, del CCNL 9.8.2000 è modificato come segue: "A domanda del dipendente possono essere inoltre concessi, nell'anno, tre giorni di permesso complessivo anche frazionabili in ore, per nascita di figli o per gravi motivi personali o familiari documentati mediante autocertificazione."

 

 

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