ART. 10 – CONGEDI PER MOTIVI DI SERVIZIO ALL'ESTERO DEL CONIUGE.
All'art. 32 del CCNL 9.8.2000 sono aggiunti i seguenti commi:
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il cui
coniuge o convivente stabile presti servizio all'estero, può chiedere una
aspettativa senza assegni, qualora l'Amministrazione non ritenga di poterlo
destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il
coniuge o il convivente stabile, o qualora non sussistano i presupposti per
un suo trasferimento nella località in questione anche presso
Amministrazione di altro comparto.
2. L'aspettativa concessa ai sensi del comma precedente può avere una durata
corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha
originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili
ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno 15 giorni, o in
difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa.