ART. 27 – REPERIBILITA'
1. Le
Amministrazioni che richiedessero la reperibilità o la pronta disponibilità
regoleranno tale istituto in contrattazione integrativa con le risorse di
cui agli articoli 67 e
68 del CCNL
9-8-2000,
garantendo comunque il rispetto dei seguenti principi.
2. L'istituto della reperibilità è previsto esclusivamente per i settori di
attività per i quali è necessario assicurare la continuità dei servizi. Esso
si espleta durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di
lavoro soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che
non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di
articolazione dell'orario. La durata massima del periodo di reperibilità è
di 12 ore.
3. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, la
prestazione di lavoro non può essere superiore a sei ore.
4. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità
per più di sei volte in un mese e per non più di due volte in giorni festivi
nell'arco di un mese.