ART. 28 – PERSONALE CHE OPERA PRESSO LE A.O.U.


1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente CCNL il personale dipendente dalle A.O.U. di cui all'art. 13 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il
18.12.2002, e il personale dipendente dalle Università così come definito dall'art. 51, comma 1, del CCNL 9.8.2000, è collocato nelle specifiche fasce di cui alla colonna A della successiva tabella.

2. Le Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN provvedono, dopo l'applicazione del successivo comma 6, alla collocazione del personale nelle fasce di cui al precedente comma, con riferimento al trattamento economico in godimento.

A

B

FASCE A.O.U.

EQUIVALENZA DI POSIZIONE ECONOMICA NEL SSN *

IV

A – ausiliario specializzato

IV

A – commesso

V

B – operatore tecnico

V

B- operatore tecnico addetto all'assistenza

V

B – coadiutore amm.vo

VI

BS – puericultrice

VI

BS – operatore tecnico specializzato

VI

BS coadiutore amministrativo esperto

VI

BS – infermiere generico

VI

BS – infermiere psichiatrico

VI

BS – massaggiatore

VI

BS – massofisioterapista

VI

BS – operatore socio-sanitario

VII

C – assistente tecnico

VII

C – programmatore

VII

C – assistente amministrativo

VIII

D - infermiere professionale

VIII

D – ostetrica

VIII

D – dietista

VIII

D – assistente sanitario

VIII

D – infermiere pediatrico

VIII

D – podologo

VIII

D – igienista dentale

VIII

D–tecnico sanitario di laboratorio biomedico

VIII

D – tecnico sanitario di radiologia medica

VIII

D – tecnico di neurofisiopatologia

VIII

D – tecnico ortopedico

VIII

D- tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare

VIII

D – odontotecnico

VIII

D – ottico

VIII

D – audiometrista

VIII

D – audioprotesista

VIII

D – fisioterapista

VIII

D – logopedista

VIII

D – ortottista

VIII

D – terapista della neuro e della psicomotricità dell'età evolutiva

VIII

D – tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psico-sociale

VIII

D – terapista occupazionale

VIII

D – massaggiatore non vedente

VIII

D – educatore professionale

VIII

D - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

VIII

D – collaboratore professionale assistente sociale

VIII

D – tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

VIII

D – collaboratore tecnico professionale

VIII

D – collaboratore amministrativo professionale

VIII

D - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

IX

DS–collaboratore professionale sanitario esperto

IX

DS – collaboratore professionale assistente sociale esperto

IX

DS–collaboratore tecnico-professionale esperto

IX

DS–collaboratore amministrativo professionale esperto


* Valori economici del CCNL della Sanità riferiti a profili esemplificativi

3. Il trattamento economico fondamentale e l'indennità di ateneo delle fasce di cui alla colonna A resta a carico dell'Università per l'importo relativo alla categoria di provenienza, e per la restante parte, ivi compreso il salario accessorio, viene finanziato con l'indennità perequativa prevista dall'art. 31 del DPR n.761/79.

4. La posizione conseguita come nei precedenti commi spetta esclusivamente al personale di cui al presente articolo. La stessa non comporta effetti di trascinamento economico e di conservazione della retribuzione nelle ipotesi di mobilità compartimentale o intercompartimentale del personale stesso verso strutture diverse dalle Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN, salvo che presso il SSN medesimo.

5. Le ipotesi di mobilità di cui al comma precedente si realizzano comunque con l'assenso dell'interessato, salvo che per le fattispecie che danno luogo a sanzioni disciplinari o per processi concordati di ristrutturazione aziendale.
Nelle Aziende di cui al successivo art. 30 sono comunque fatte salve le posizioni economiche orizzontali in caso di mobilità non volontaria.

6. Sono fatte salve, con il conseguente inserimento nella colonna A della precedente tabella, le posizioni giuridiche ed economiche, comunque conseguite, del personale già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente CCNL. Per il personale che, anch'esso già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente CCNL, non trova collocazione nella medesima tabella di cui al comma 2, ivi comprese le EP, sono fatte salve le posizioni conseguite per effetto delle corrispondenze con le figure del personale del SSN.

7. I benefici economici derivanti dall'applicazione dell'art. 51, comma 4, ultimo capoverso del CCNL 9.8.2000 e art. 5, comma 3, del CCNL 13.5.2003, sono conservati "ad personam", salvo eventuale successivo riassorbimento.

8. Al personale di cui al presente articolo e del successivo art. 30 si applica, per quanto concerne i diritti e gli obblighi di formazione professionale, la normativa in vigore nei CCNL Sanità.

9. Per quanto non disciplinato diversamente nel presente capo, al personale universitario collocato nelle fasce come da colonna A della tabella di cui al comma 2, si applicano le norme del presente CCNL.

 

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