ART. 28 – PERSONALE CHE OPERA PRESSO LE A.O.U.
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente CCNL il personale
dipendente dalle A.O.U. di cui all'art. 13 del CCNQ per la definizione dei
comparti di contrattazione, sottoscritto il
18.12.2002, e il personale dipendente dalle Università così come definito
dall'art. 51, comma 1, del CCNL
9.8.2000,
è collocato nelle specifiche fasce di cui alla colonna A della successiva
tabella.
2. Le Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN provvedono,
dopo l'applicazione del successivo comma 6, alla collocazione del personale
nelle fasce di cui al precedente comma, con riferimento al trattamento
economico in godimento.
FASCE A.O.U. |
EQUIVALENZA DI POSIZIONE ECONOMICA NEL SSN * |
IV |
A – ausiliario specializzato |
IV |
A – commesso |
V |
B – operatore tecnico |
V |
B- operatore tecnico addetto all'assistenza |
V |
B – coadiutore amm.vo |
VI |
BS – puericultrice |
VI |
BS – operatore tecnico specializzato |
VI |
BS coadiutore amministrativo esperto |
VI |
BS – infermiere generico |
VI |
BS – infermiere psichiatrico |
VI |
BS – massaggiatore |
VI |
BS – massofisioterapista |
VI |
BS – operatore socio-sanitario |
VII |
C – assistente tecnico |
VII |
C – programmatore |
VII |
C – assistente amministrativo |
VIII |
D - infermiere professionale |
VIII |
D – ostetrica |
VIII |
D – dietista |
VIII |
D – assistente sanitario |
VIII |
D – infermiere pediatrico |
VIII |
D – podologo |
VIII |
D – igienista dentale |
VIII |
D–tecnico sanitario di laboratorio biomedico |
VIII |
D – tecnico sanitario di radiologia medica |
VIII |
D – tecnico di neurofisiopatologia |
VIII |
D – tecnico ortopedico |
VIII |
D- tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare |
VIII |
D – odontotecnico |
VIII |
D – ottico |
VIII |
D – audiometrista |
VIII |
D – audioprotesista |
VIII |
D – fisioterapista |
VIII |
D – logopedista |
VIII |
D – ortottista |
VIII |
D – terapista della neuro e della psicomotricità dell'età evolutiva |
VIII |
D – tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psico-sociale |
VIII |
D – terapista occupazionale |
VIII |
D – massaggiatore non vedente |
VIII |
D – educatore professionale |
VIII |
D - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro |
VIII |
D – collaboratore professionale assistente sociale |
VIII |
D – tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. |
VIII |
D – collaboratore tecnico professionale |
VIII |
D – collaboratore amministrativo professionale |
VIII |
D - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro |
IX |
DS–collaboratore professionale sanitario esperto |
IX |
DS – collaboratore professionale assistente sociale esperto |
IX |
DS–collaboratore tecnico-professionale esperto |
IX |
DS–collaboratore amministrativo professionale esperto |
* Valori economici del CCNL della Sanità riferiti a profili esemplificativi
3. Il trattamento economico fondamentale e l'indennità di ateneo delle fasce
di cui alla colonna A resta a carico dell'Università per l'importo relativo
alla categoria di provenienza, e per la restante parte, ivi compreso il
salario accessorio, viene finanziato con l'indennità perequativa prevista
dall'art. 31 del DPR n.761/79.
4. La posizione conseguita come nei precedenti commi spetta esclusivamente al
personale di cui al presente articolo. La stessa non comporta effetti di
trascinamento economico e di conservazione della retribuzione nelle ipotesi
di mobilità compartimentale o intercompartimentale del personale stesso
verso strutture diverse dalle Aziende ospedaliere universitarie integrate
con il SSN, salvo che presso il SSN medesimo.
5. Le ipotesi di mobilità di cui al comma precedente si realizzano comunque
con l'assenso dell'interessato, salvo che per le fattispecie che danno luogo
a sanzioni disciplinari o per processi concordati di ristrutturazione
aziendale.
Nelle Aziende di cui al successivo art. 30 sono comunque fatte salve le
posizioni economiche orizzontali in caso di mobilità non volontaria.
6. Sono fatte salve, con il conseguente inserimento nella colonna A della
precedente tabella, le posizioni giuridiche ed economiche, comunque
conseguite, del personale già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata
in vigore del presente CCNL. Per il personale che, anch'esso già in servizio
nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente CCNL, non trova
collocazione nella medesima tabella di cui al comma 2, ivi comprese le EP,
sono fatte salve le posizioni conseguite per effetto delle corrispondenze
con le figure del personale del SSN.
7. I benefici economici derivanti dall'applicazione dell'art. 51, comma 4,
ultimo capoverso del CCNL 9.8.2000 e art. 5, comma 3, del CCNL 13.5.2003,
sono conservati "ad personam", salvo eventuale successivo riassorbimento.
8. Al personale di cui al presente articolo e del successivo
art. 30 si
applica, per quanto concerne i diritti e gli obblighi di formazione
professionale, la normativa in vigore nei CCNL Sanità.
9. Per quanto non disciplinato diversamente nel presente capo, al personale
universitario collocato nelle fasce come da colonna A della tabella di cui
al comma 2, si applicano le norme del presente CCNL.