ART. 67 - FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE E PER LA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ED INDIVIDUALE

1. Presso ciascuna Amministrazione, a decorrere dall'anno 2000, sono destinate alla attuazione delle progressioni economiche orizzontali nel nuovo sistema di classificazione del personale, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, le seguenti risorse:

a) Le risorse di cui all'art. 3 del CCNL 5.9.1996, con riferimento all'anno 1999, determinate al netto delle seguenti voci:

* un importo pari al 2.92% del monte salari 1997 di Amministrazione riferito al personale del comparto, destinato agli aumenti ed al riallineamento dell'indennità di ateneo ai sensi dell'art. 65 del presente CCNL;

* compensi accessori ivi comprese le risorse per il lavoro straordinario, ad eccezione dell'indennità di ateneo, destinati nell'anno 1999 al personale delle ex qualifiche IX, I rs e II rs. Tali risorse confluiscono nel fondo di cui all'art. 70 del presente CCNL;

* risorse per la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario di cui all'art. 66, comma 1, del presente CCNL.

b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1999 al trattamento accessorio ai sensi dell'art. 42 del CCNL 21/5/96 e dell'art. 4 del CCNL 5/9/96, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio delle singole amministrazioni;

c) le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997;

d) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni, realizzate successivamente all'anno 1999;

e) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993;

f) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale;

g) gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'articolo 66 del presente CCNL;

2. Le amministrazioni che alla data di stipula del presente CCNL non avessero ancora determinato il trattamento accessorio per l'anno 1999 quantificheranno le risorse di cui al comma 1, lett. a) e lett. b) con riferimento all'anno 1998.

3. Le amministrazioni destineranno di anno in anno risorse proprie - nel rispetto dei limiti di bilancio e comunque in misura non superiore all'1,55% del monte salari 1997 di Amministrazione riferito al personale del comparto - al finanziamento dei trattamenti accessori correlati agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, in presenza di condizioni organizzative e gestionali che consentano il controllo di gestione e la valutazione della produttività e dei risultati.

4. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, le amministrazioni, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 29/1993, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.

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