ART. 37 - CONFERIMENTO E REVOCA DI INCARICHI AL PERSONALE DELLA CATEGORIA EP
1. Le Amministrazioni conferiscono al personale della categoria EP incarichi
comportanti particolari responsabilità gestionali ovvero funzioni
professionali richiedenti l'iscrizione ad ordini professionali o, comunque,
alta qualificazione e specializzazione.
2. Gli incarichi di cui al comma 1, fatti salvi quelli conferiti al
personale di cui all'art. 28, secondo gli appositi atti convenzionali, sono
conferiti dal Direttore amministrativo o da altro organo individuato secondo
gli ordinamenti delle Amministrazioni - previa determinazione da parte delle
Amministrazioni medesime di criteri generali - per un periodo non superiore
a 5 anni, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le
medesime formalità. Tali criteri generali saranno oggetto di informazione e,
a richiesta, di concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9 del ccnl 9.8.2000.
3. Per il conferimento degli incarichi le Amministrazioni tengono conto –
rispetto alle funzioni ed alle attività da svolgere – della natura e
caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali e
professionali posseduti, delle attitudini, delle capacità professionali e
dell'esperienza acquisite dal personale della categoria EP.
4. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto
scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in
conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi.
5. I risultati dell'attività svolta dai dipendenti cui siano stati
attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono oggetto di
valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati
dall'Amministrazione, di cui deve essere data informazione ai soggetti
sindacali di cui all'art. 9 del ccnl 9.8.2000. La valutazione positiva dà
titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui al
successivo articolo. Le Amministrazioni, prima di procedere alla definitiva
formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in
contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito
dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da
persone di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche
per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 4.
6. La revoca o la cessazione dell'incarico comporta la perdita della
connessa retribuzione accessoria, fermo restando il diritto del dipendente
di essere adibito a mansioni previste dalla categoria di appartenenza,
nonché il diritto alla retribuzione di posizione nella misura minima.