ART. 38 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO
1. Il trattamento economico del personale della categoria EP è composto
dall'indennità di ateneo, dalla retribuzione di posizione, articolata al
massimo su tre fasce, e dalla retribuzione di risultato. La retribuzione di
posizione e di risultato assorbono tutte le competenze accessorie e le
indennità, compreso il compenso per il lavoro straordinario e con
l'esclusione dell'indennità di ateneo, dell'indennità di rischio da
radiazioni, e dei compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano
all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale. L'importo della
retribuzione di posizione varia da un minimo di euro 3.099 ad un massimo di
euro 12.912 annui lordi per tredici mensilità e spetta anche al personale
con incarichi di studio e/o di ricerca, previa opportuna ricognizione degli
incarichi da parte del responsabile di settore al fine di pervenire ad
un'omogenea graduazione delle posizioni stesse.
2. L'importo minimo di posizione di cui al comma 1 è attribuito a tutto il
personale appartenente alla categoria EP. Gli importi superiori al minimo di
posizione sono attribuiti in corrispondenza dell'affidamento di incarichi
correlati a particolari responsabilità gestionali ovvero di funzioni
professionali richiedenti l'iscrizione ad albi professionali o comunque alta
qualificazione o specializzazione. Ciascuna Amministrazione stabilisce la
graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna tipologia
di incarico previamente individuata.
3. Salvo i casi di revoca dell'incarico per motivi disciplinari, oppure su
richiesta del dipendente, il mutamento dell'incarico ne comporta
l'attribuzione di un altro equivalente in termini economici, con ciò
intendendosi l'attribuzione di un'indennità di posizione variabile in meno,
di norma, non oltre il 10%.
4. La retribuzione di risultato è finalizzata a remunerare i risultati
espressi da ciascun dipendente in termini di efficienza/produttività a
seguito della valutazione effettuata secondo quanto previsto dall'art. 37,
comma 5. L'importo della retribuzione di risultato eventualmente spettante è
compreso tra il 10 % e il 30% della retribuzione di posizione attribuita.
5. Alla contrattazione integrativa è demandata la definizione dei criteri
generali per le modalità di determinazione dei valori retributivi collegati
ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla
realizzazione di specifici progetti, nonché la verifica della sussistenza
delle condizioni per l'acquisizione delle risorse finanziarie da destinare
all'ulteriore potenziamento dei fondi.
6. Al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di
risultato è destinato in ciascuna Amministrazione un apposito fondo,
costituito come previsto dall'art. 62 del CCNL 9.8.2000.