ART. 39 - INCREMENTI TABELLARI ED EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione
programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 – 2003,
del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio
precedente nonché di una anticipazione del differenziale tra inflazione
reale e programmata determinatosi nell'anno 2002.
2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 2,
comma 1 del CCNL del 13/5/2003, sono incrementati degli importi mensili
lordi, per tredici mensilità, indicati nella
tabella A con le decorrenze ivi
previste.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'indennità integrativa speciale (IIS)
di cui al comma 3 dell'art. 64 del CCNL del 9/8/2000 cessa di essere
corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce
stipendio tabellare. Detto conglobamento non modifica le modalità di
determinazione della base di calcolo del trattamento pensionistico, anche
con riferimento all'art. 2, comma 10 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
4. Gli importi annui tabellari come rideterminati ai sensi dei commi 1, 2 e
3 del presente articolo e le relative decorrenze sono riportati
nell'allegata tabella B.
5. Gli incrementi di cui al comma 2 devono intendersi comprensivi
dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 1 del presente CCNL.
6. Gli incrementi di cui al presente articolo hanno effetto sulla
tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul
trattamento di quiescenza, sull'equo indennizzo.
7. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità
sostitutiva del preavviso nonché di quella prevista dall'art. 2122 del
codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione del rapporto.
8. Il conglobamento dell'indennità integrativa speciale di cui al comma 3
del presente articolo non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento
economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base
alle vigenti disposizioni.
Nota a verbale:
Con riferimento al comma 8 del presente articolo si precisa che al personale
in servizio all'estero destinatario del presente contratto, cui non spetta
l'IIS, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano
corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale percepita al
31 dicembre 2002, che continua ad essere considerata per il calcolo delle
trattenute previdenziali secondo la normativa vigente. Si conferma, altresì,
che per il suddetto personale il conglobamento dell'indennità integrativa
speciale sullo stipendio tabellare è utile ai fini dell'indennità di
buonuscita.