ART. 45 - CODICE DISCIPLINARE
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni
in relazione alla gravità della mancanza e in conformità a quanto previsto
dall'art. 55 del D.lgs. n.165/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni, sono fissati i seguenti criteri generali:
a) il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione:
b) al
dipendente responsabile di più mancanze compiute in un'unica azione od
omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con
un unico procedimento disciplinare, è applicabile la sanzione prevista per
la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di
diversa gravità;
c) qualora la sanzione consista nella sospensione dal servizio, il relativo
periodo non è computabile ai fini dell'anzianità di servizio.
2. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica al dipendente per:
a)
inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per
malattia, nonché dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso altri dipendenti o
nei confronti del pubblico;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui
affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare
azione di vigilanza;
d) inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di
sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio al
servizio o agli interessi dell'amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del
patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6
della L.
20 maggio
1970
n. 300;
f) insufficiente rendimento rispetto ai carichi di lavoro e comunque
nell'assolvimento dei compiti assegnati;
L'importo
delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'Amministrazione e
destinato ad attività sociali per i dipendenti.
3. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica per:
a)
recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione del massimo
della multa oppure quando le mancanze previste nel comma 2 presentino
caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario
abbandono dello stesso. In tali ipotesi l'entità della sanzione è
determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono dal
servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli
obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all'Amministrazione,
agli utenti o ai terzi;
c) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a raggiungere la sede
assegnata dall'Amministrazione;
d) svolgimento di altre attività lavorative durante lo stato di malattia o
di infortunio;
e) rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa o reticente in
procedimenti disciplinari;
f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o
altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche
con utenti;
g) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, tenuto
conto del rispetto della libertà di pensiero e di espressione, ai sensi
dell'art. 1 della legge n. 300/70:
h) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave
all'Amministrazione o a terzi;
i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano
lesivi della dignità della persona;
j) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e
denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione
psicologica nei confronti di un altro dipendente.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:
a)
recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia
stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze
previste al comma 3 presentino caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15 giorni;
c) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso,
manomissione, distrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza
dell'Amministrazione o ad essa affidati, quando, in relazione alla posizione
rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di controllo;
d) insufficiente, persistente e scarso rendimento dovuto a comportamento
negligente;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti
aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di
persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di
procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal
contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di
particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona.
Nella
sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è
privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere
dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50%
della retribuzione fondamentale spettante ai sensi del presente CCNL, nonché
gli assegni del nucleo familiare ove spettanti.
5. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si
applica per:
a)
recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in una delle mancanze previste
ai commi 3 e 4, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio,
in una mancanza che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima
di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto
previsto al comma 6, lett. a);
b) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'Amministrazione
per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti
procedure in relazione alla tipologia di mobilità attivata;
c) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall'Amministrazione
quando l'assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un
periodo superiore a quindici giorni;
d) continuità, nel biennio, di condotte comprovanti il perdurare di una
situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento
negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità
ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
e) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di
sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori
e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di
un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o
addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di
carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona.
6. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza
recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni
verso il pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie di fatto negli
ambienti di lavoro, anche con utenti;
b) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori
servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne
consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica
gravità;
c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di
documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di
presentazione di documenti falsi;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti
dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di
gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del
rapporto di lavoro;
e) condanna passata in giudicato:
1. di cui
all'art. 58 del D.lgs.
18.08.2000,
n. 267, nonché per i reati di cui agli artt.
316 e
316 bis del c.p. -;
2. quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai
pubblici uffici;
3. per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge
27 marzo
2001
n. 97.
7. Le
mancanze non espressamente previste nei commi da 2 a 6 sono comunque
sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento,
quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei
lavoratori di cui all'art. 2 del presente CCNL, quanto al tipo e alla misura
delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
8. Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data la
massima pubblicità mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo
accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non
può essere sostituita con altre.