ART. 46 - RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE
1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza
penale, l'Amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la
denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane, tuttavia, sospeso fino
alla sentenza definitiva. Analoga sospensione č disposta anche nel caso in
cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento
disciplinare gią avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando
l'Amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento
penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento
disciplinare, questo č sospeso fino alla sentenza definitiva.
3. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del
2001, negli altri casi il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del
presente articolo č riattivato entro 180 giorni da quando l'Amministrazione
ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni
dalla sua riattivazione.
4. Per i casi previsti all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del
2001, il procedimento disciplinare precedentemente sospeso č riattivato
entro 90 giorni da quando l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza
definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua
riattivazione.
5. L'applicazione della sanzione prevista dall'art. 45, come conseguenza
delle condanne penali citate nel comma 6, lett. b) ed e), non ha carattere
automatico, essendo correlata all'esperimento del procedimento disciplinare,
salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p..
Qualora nel procedimento disciplinare sospeso al dipendente, oltre ai fatti
oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano
state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per
dette infrazioni.
7. In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 6.
8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1
della legge 97 del 2001.
9. Il personale licenziato ai sensi dell'art. 45, comma 6, lett. b) ed e),
e successivamente assolto a seguito di revisione del processo, ha
diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in
servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in
soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianitą
posseduta all'atto del licenziamento.
10. Il personale riammesso ai sensi del comma 9, č reinquadrato,
nell'area e nella posizione economica in cui č confluita la qualifica
posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova
classificazione del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il
convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che
sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di
licenziamento, escluse le indennitą comunque legate alla presenza in
servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.