ART. 47 - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE
1. Il personale che sia colpito da misura restrittiva della libertà
personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione
per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo
della libertà.
2. L'Amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di
restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di
sospensione del personale, fino alla sentenza definitiva alle medesime
condizioni del successivo comma 3.
3. Il personale, può essere sospeso dal servizio con privazione della
retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale
che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato
rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o
comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della
sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 45, commi 5 e 6.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati
indicati dall'art. 58 del D.lgs. n.267/2000.
5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del
2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono
essere applicate le misure previste dallo stesso
art. 3. Per i medesimi
reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia
concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma
1, della citata legge 97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto
dall'art. 46 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e
procedimento penale.
7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti
un'indennità pari al 50% della retribuzione fondamentale spettante ai sensi
del presente CCNL, nonchè gli assegni del nucleo familiare, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai
sensi dell'art. 45, commi 6 e 7, quanto corrisposto nel periodo di
sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto
dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, fatta eccezione per i
compensi per lavoro straordinario e per quelli collegati all'effettivo
svolgimento della prestazione. Ove il giudizio disciplinare riprenda per
altre infrazioni, ai sensi del medesimo art. 45, comma 6, secondo
periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente
applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a
seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa
dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato
quanto dovuto se fosse stato in servizio, fatta eccezione per i
compensi per lavoro straordinario e per quelli collegati all'effettivo
svolgimento della prestazione, nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e
quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare
riattivato.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di
procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un
periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine
la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in
servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino
all'esito del procedimento penale.
11. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del
presente contratto vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla
data del loro inizio.