ART. 49 - CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALLE MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO
1. L'Amministrazione dà applicazione, con proprio atto, al codice di
condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le
molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla
raccomandazione
della Commissione europea del 27.11.1991, n. 92/131/CEE, allegata a titolo
esemplificativo al n. 1 del presente contratto per fornire linee guida
uniformi in materia. Dell'atto così adottato l'Amministrazione dà
informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.