ART. 50 - NORMATIVA VIGENTE E DISAPPLICAZIONI
1. In applicazione dell'art. 69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001, tutte le
norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del
13 gennaio
1994
e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del
presente CCNL, con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate
nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione
nel comparto universitą:
a)
Indennitą di rischio: art. 20 del D.P.R. n.319/90;
b) Lavoro straordinario: art. 22 del DPR
28.09.1987,
n.567;
c) artt. 1 e
2 della legge
24 maggio
1970,
n. 336 e successive modificazioni e integrazioni.
d) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata,
in materia di mutilati ed invalidi per servizio e norme in favore dei
congiunti dei caduti per servizio, benefici spettanti ai mutilati ed
invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;
e) tutta la materia relativa al collocamento a riposo resta regolata dalle
norme vigenti ai sensi dell'art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001;
f) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata,
in materia di missioni;
g) la normativa richiamata nel presente CCNL;
h) la seguente normativa:
- Art. 3 del DPR n. 395/88 (in tema di diritto allo studio)
- Art. 17 del DPR n. 3/57 (limiti al dovere verso il superiore)
- Art. 7 del DPR n. 395/88 (su IIS nella 13° mensilitą)
2. Le
parti si danno atto che eventuali lacune che si dovessero verificare
nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro per effetto della
generale disapplicazione delle norme di cui al precedente comma 1, saranno
oggetto o di specifica interpretazione autentica o di appositi contratti
collettivi nazionali integrativi.
3. Le parti convengono che la materia di cui al presente articolo verrą
ulteriormente esaminata nel corso di apposita sequenza contrattuale
finalizzata, comunque, alla predisposizione del testo unico sulle norme
contrattuali e non vigenti per il comparto.