ART. 50 - NORMATIVA VIGENTE E DISAPPLICAZIONI


1. In applicazione dell'art. 69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del
13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto universitą:

a) Indennitą di rischio: art. 20 del D.P.R. n.319/90;
b) Lavoro straordinario: art. 22 del DPR
28.09.1987, n.567;
c) artt. 1 e 2 della legge
24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni.
d) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di mutilati ed invalidi per servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti per servizio, benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;
e) tutta la materia relativa al collocamento a riposo resta regolata dalle norme vigenti ai sensi dell'art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001;
f) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di missioni;
g) la normativa richiamata nel presente CCNL;
h) la seguente normativa:
- Art. 3 del DPR n. 395/88 (in tema di diritto allo studio)
- Art. 17 del DPR n. 3/57 (limiti al dovere verso il superiore)
- Art. 7 del DPR n. 395/88 (su IIS nella 13° mensilitą)

2. Le parti si danno atto che eventuali lacune che si dovessero verificare nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro per effetto della generale disapplicazione delle norme di cui al precedente comma 1, saranno oggetto o di specifica interpretazione autentica o di appositi contratti collettivi nazionali integrativi.

3. Le parti convengono che la materia di cui al presente articolo verrą ulteriormente esaminata nel corso di apposita sequenza contrattuale finalizzata, comunque, alla predisposizione del testo unico sulle norme contrattuali e non vigenti per il comparto.

 

torna all'indice  

articolo precedente

articolo successivo