ART. 51 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale
pensione complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del
d.lgs. n.
124/1993, della legge n. 335/1995, della
legge n. 449/1997 e successive
modificazioni e integrazioni, dell'Accordo quadro nazionale in materia di
trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti
pubblici del 29 luglio 1999, del D.P.C.M. del 20 dicembre 1999.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di
minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire
l'istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti ad
altri comparti.
3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell'art. 11 del predetto
Accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13
del medesimo, con importi corrispondenti a quelli indicati dagli artt.
11 e
16 dell'Accordo 14 marzo 2001 per l'istituzione del Fondo nazionale di
pensione complementare dei lavoratori della Scuola. Le spese di avvio del
Fondo potranno essere definite in misura maggiore di quella prevista
dall'art. 16 del citato Accordo 14 marzo 2001 in sede di trattativa per la
costituzione del Fondo pensioni di cui trattasi a fronte di specifiche e
ulteriori disponibilità. In questo caso potrà essere anche prevista una
quota aggiuntiva di contribuzione datoriale, come nell'art. 12 del citato
Accordo 14 marzo 2001.
4. Ai fini del presente articolo le parti concordano di realizzare i
seguenti impegni: pervenire alla sottoscrizione dell'accordo istitutivo del
Fondo pensione complementare, definire lo statuto, il regolamento e la
scheda di adesione; costituire il Fondo pensione: procedere alle elezioni
dei rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento delle adesioni che
saranno previste in sede di accordo istitutivo.
5. Le parti procederanno alla calendarizzazione degli impegni suddetti,
convenendo, a questi fini, che una prima verifica circa lo stato
dell'attività normativa ed il contenuto di eventuali atti di indirizzo si
realizzerà entro il 31 dicembre 2004.