Art. 7. Materie di contrattazione.

1. La contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie:

a) linee di indirizzo generale per l'attività di formazione e aggiornamento dei dirigenti;

b) programmi di azione in materia di pari opportunità, anche in relazione agli obiettivi indicati dalla legge 10 aprile 1991, n. 125;

c) criteri generali, concernenti tempi e modalità, per l'applicazione delle norme in materia di tutela dell'ambiente nonché di igiene, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al D.Lgs. n. 626 del 1994 e nei limiti stabiliti dagli accordi quadro stipulati per l'attuazione di detto decreto;

d) criteri generali per l'istituzione e la gestione delle iniziative di carattere socio-assistenziale a favore dei dirigenti.

2. La contrattazione decentrata nelle materie di cui al comma 1 si svolge al livello di amministrazione, salvo nei casi previsti dall'art. 8, comma 6.

3. I contratti decentrati non possono comportare, né direttamente né indirettamente anche a carico di esercizi successivi, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto e conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.

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