Art. 6. Informazione successiva.
1. Nell'ambito di ciascuna amministrazione, su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente contratto e con le stesse modalità indicate nell'art. 4, comma 1, l'amministrazione fornisce adeguate informazioni sui provvedimenti e sugli atti di gestione adottati in materia di organizzazione del lavoro nonché di costituzione, modificazione ed estinzione dei rapporti di lavoro relativamente alla dirigenza, ferma restando la tutela della riservatezza dei singoli.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite tempestivamente e nelle forme più opportune tenuto conto della prioritaria esigenza di assicurare la continuità dell'azione amministrativa.