Art. 10. Forme di partecipazione.

1.La Conferenza Nazionale istituita ai sensi del C.C.N.L. dei dipendenti del comparto università, stipulato il 21/5/1996, art. 12, comma 3, opportunamente integrata, ha anche il compito di approfondire le problematiche riguardanti la dirigenza nel contesto istituzionale e organizzativo, con particolare riguardo ai temi concernenti la formazione manageriale. Essa costituisce anche l'occasione per verificare gli effetti derivanti dall'applicazione del presente contratto, con particolare riguardo alle disposizioni concernenti l'affidamento degli incarichi.

2.Nelle amministrazioni presso le quali prestino servizio più di cinque dirigenti, possono essere istituite, a richiesta delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 8, comma 4, senza oneri per le amministrazioni, Commissioni paritetiche composte da un numero uguale di rappresentanti dell'amministrazione e di rappresentanti delle medesime rappresentanze sindacali. Il numero dei componenti e le modalità di designazione saranno definiti da ciascuna amministrazione, d'intesa con le rappresentanze sindacali di cui sopra.

3.Le Commissioni di cui al comma 2 non hanno carattere negoziale. Esse hanno il compito di verificare la congruenza degli strumenti normativi e organizzativi che supportano la gestione delle risorse, avuto riguardo all'esigenza di rendere l'attività istituzionale pienamente rispondente alle esigenze e alle attese degli utenti. La verifica può tradursi nella formulazione di proposte di soluzione agli organi competenti, anche tecnicamente articolate, particolarmente in tema di semplificazione dei procedimenti amministrativi.

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