Art. 16. Impegno di lavoro e obblighi relativi.

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'amministrazione, il dirigente assicura la propria presenza in servizio e organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto e alle responsabilità connesse al suo incarico assicurando ogni azione necessaria in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

2. L'operatività della disposizione di cui al comma 1, anche in correlazione con quanto previsto dall'art. 37, comma 3, avrà effetto in coincidenza con la cessazione dell'istituto dello straordinario secondo le decorrenze degli istituti previsti dal predetto art. 37, comma 1.

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