Art. 17. Ferie e altri istituti collegati.

1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, a un periodo di ferie di 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo il dirigente ha diritto all'intera retribuzione, compresa la retribuzione di posizione di cui agli artt. 37 e seguenti.

2. In caso di distribuzione dell'orario di servizio su cinque giorni per settimana, le ferie spettanti sono pari a 28 giornate lavorative, comprensive delle due giornate di cui al comma 1.

3. Al dirigente sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della legge n. 937 del 1977 e alle condizioni ivi previste.

4. Nell'anno di assunzione e in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno lavorati. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tali effetti come mese intero.

5. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al comma 10, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie, in accordo con l'Amministrazione, in modo da garantire la continuità dell'attività dell'ufficio con riguardo alle esigenze di servizio.

6. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese sostenute, debitamente documentate, nonché all'indennità di missione per la durata del viaggio.

7. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. È cura del dirigente informare tempestivamente l'Amministrazione, producendo, ove richiesta, la relativa documentazione sanitaria.

8. Le assenze per malattia o infortunio, anche se si protraggano per l'intero anno solare, non riducono il periodo di ferie spettante.

9. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie saranno fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. Qualora il mancato godimento dipenda da assenze dal servizio per malattia o infortunio protrattesi per l'intero anno solare, la fruizione delle ferie avverrà anche oltre il predetto termine.

10. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 9, le ferie disponibili all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e non fruite dal dirigente a causa di esigenze di servizio danno titolo alla corresponsione del compenso sostitutivo.

11. La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio è considerata giorno festivo se ricadente in giorno lavorativo.

articolo precedente                                                                                                                             articolo successivo