In caso di assenza per malattia o per infortunio non dipendente da causa di
servizio, il dirigente che abbia superato il periodo di prova ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, durante il quale gli
verrà corrisposta la retribuzione prevista al comma 6. Ai fini del computo
del predetto periodo di diciotto mesi, si sommano le assenze allo stesso
titolo verificatesi negli ultimi tre anni.
Superato il periodo di diciotto mesi cui al comma 1, al dirigente che ne
abbia fatto richiesta prima dello scadere del periodo stesso può essere
concesso, in casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore
periodo di 18 mesi, durante il quale non sarà dovuta retribuzione ma
decorrerà l'anzianità agli effetti del preavviso. In tale ipotesi, qualora
il dirigente lo abbia richiesto, l'amministrazione ha facoltà di procedere,
con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, all'accertamento delle
sue condizioni di salute al fine di stabilire la sussistenza di eventuali
cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi
proficuo lavoro.
Alla scadenza dei periodi di conservazione del posto di cui ai commi 1 e 2 e
nel caso in cui il dirigente, a seguito dell'accertamento di cui al comma 2,
sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,
l'amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo
al dirigente stesso l'indennità sostitutiva del preavviso.
I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del
presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio
a tutti gli effetti.
Restano ferme le vigenti norme di legge poste a tutela dei malati di Tbc.
II trattamento economico spettante al dirigente
nel periodo di conservazione del posto di cui al comma 1 è il seguente:
a) retribuzione
intera, compresa la retribuzione di posizione di cui agli artt. 37 e seguenti,
per i primi 9 mesi di assenza;
b) 90% della
retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della
retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi.