Art. 19. Astensione obbligatoria e facoltativa per maternitą.
1. Si applicano ai dirigenti le disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con le integrazioni apportate dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e con le specificazioni contenute nei commi che seguono.
2. Per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice dirigente ha diritto alla conservazione del posto e alla corresponsione dell'intera retribuzione, compresa la retribuzione di posizione di cui agli artt. 37 e seguenti.
3. Nell'ambito del periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici madri o in alternativa per lavoratori padri dall'art. 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 con le integrazioni apportate dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, i primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, sono considerati permessi per i quali spetta il trattamento economico di cui all'art. 18, comma 4. Fino al terzo anno di vita del bambino, nei casi contemplati dal predetto art. 7, al comma 2, spettano alla madre - ovvero al padre che si avvalga della facoltą prevista di fruirne in alternativa -, con le stesse modalitą, trenta giorni annuali di permesso retribuito.
4. Le assenze di cui al comma 3 possono essere fruite, nell'anno solare, cumulativamente con quelle previste dall'art. 18, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianitą di servizio.