Art. 22. Aspettativa per motivi di famiglia e di studio.

1. L'aspettativa per motivi di famiglia continua ad essere disciplinata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e dalle leggi speciali che a tali norme si richiamano.

2. Il dirigente puņ essere collocato in aspettativa, ai sensi del comma 1, anche per motivi di studio, secondo i criteri di cui all'art. 33, comma 6.

3. I periodi di aspettativa di cui ai commi 1 e 2 non si cumulano con le assenze per malattia previste dagli artt. 20 e 21.

articolo precedente                                                                                                                             articolo successivo