Art. 23. Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali.
1. La qualifica unica di dirigente di cui all'art. 15 del decreto n. 29 trova integrale applicazione anche agli effetti economici con modalità e decorrenze che saranno definite in sede di contrattazione collettiva nazionale relativa al biennio economico 1996/97.
2. Gli incarichi dirigenziali di cui agli artt. 37 e seguenti vengono attribuiti, come previsto dal decreto n. 29, in relazione alle posizioni organizzative autonomamente individuate dall'amministrazione.
3. Ciascuna amministrazione formula in via preventiva e generale i criteri e le modalità per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali nel rispetto dei princìpi stabiliti nell'art. 19 del decreto n. 29. Tali criteri, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali di cui all'art. 8, comma 4, seguita, su richiesta da un incontro.
4. Nella fase di prima attribuzione degli incarichi in applicazione del presente contratto, l'amministrazione tiene conto delle posizioni organizzative precedentemente ricoperte da ciascun dirigente e della professionalità correlativamente acquisita, valutata in relazione alla natura e al grado di complessità degli incarichi da conferire.
5. La durata dell'incarico non può essere inferiore al periodo previsto per la periodica valutazione dei risultati, salvo peculiari esigenze connesse al tipo di incarico.
6. La revoca anticipata rispetto alla scadenza dell'incarico può aver luogo solo per ragioni organizzative o in seguito all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell'art. 20 del decreto n. 29.
7. L'attribuzione e la revoca degli incarichi sono disposte con atti scritti e motivati, in attuazione dei criteri e modalità stabiliti dall'amministrazione, come previsto al comma 2.
8. Il dirigente cui venga attribuito un incarico di direzione a tempo determinato presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa non retribuita per tutta la durata dell'incarico.