Art. 24. Valutazione dei dirigenti.
1. Ciascuna amministrazione definisce nel proprio ambito sistemi e meccanismi di valutazione dei risultati dell'attività dei singoli uffici dirigenziali. Il processo di valutazione è gestito dall'amministrazione tenendo conto dell'esito delle verifiche effettuate dai nuclei di valutazione o servizi di controllo interno, di cui all'art. 20 del decreto n. 29 e all'art. 5, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. L'amministrazione determina in via preventiva e generale i criteri che informano i sistemi di valutazione. Tali criteri, prima della definitiva determinazione, sono oggetto dell'esame a seguito di informazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1.
3. Nel valutare l'operato dei dirigenti si terrà conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione dei dirigenti medesimi, in relazione agli obiettivi ad essi assegnati.
4. Prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione, l'amministrazione acquisisce in contraddittorio le valutazioni del dirigente interessato, il quale può farsi assistere da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui egli aderisce o comunque conferisce mandato ovvero da persona di sua fiducia.
5. L'esito della valutazione periodica è riportato nel fascicolo personale dei dirigenti interessati. Di detto esito si tiene conto ai fini delle decisioni di affidamento degli ulteriori incarichi.
6. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, nell'osservanza delle procedure di cui all'art. 20 del decreto n. 29, possono determinare, a seconda della gravità dello scostamento:
a) l'affidamento di un incarico dirigenziale di contenuto e di valore economico inferiore;
b) la perdita della retribuzione di posizione e il collocamento in disponibilità per la durata massima di un anno.
7. In caso di accertamento di responsabilità particolarmente grave e reiterata si applica l'art. 28, comma 4.
8. Per effetto del collocamento in disponibilità di cui al comma 6, lettera b), il posto corrispondente, ai sensi dell'art. 20, comma 9, del decreto n. 29, non potrà essere ricoperto con l'assunzione di altro dirigente.