Art. 25. Mobilità esterna dei dirigenti.
Al fine di favorire l'attuazione dei trasferimenti dei dirigenti, le
amministrazioni comunicano entro il 31 gennaio di ciascun anno alle
amministrazioni dei rispettivi ambiti l'elenco dei posti vacanti, che le
amministrazioni riceventi portano a conoscenza del personale con idonei mezzi
di pubblicità.
Per il dirigente che abbia ottenuto l'assenso dell'amministrazione di
destinazione al trasferimento, i termini di preavviso da dare
all'amministrazione di appartenenza, di cui all'art.
32, sono stabiliti in due
mesi, salvo l'autorizzazione della stessa al trasferimento entro termini più
brevi.
Il rapporto di lavoro prosegue senza interruzioni con l'amministrazione di
destinazione e al dirigente è garantita la posizione retributiva maturata
nell'amministrazione di provenienza e la continuità della posizione
pensionistica e previdenziale.
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