Art. 25. Mobilità esterna dei dirigenti.

  1. Al fine di favorire l'attuazione dei trasferimenti dei dirigenti, le amministrazioni comunicano entro il 31 gennaio di ciascun anno alle amministrazioni dei rispettivi ambiti l'elenco dei posti vacanti, che le amministrazioni riceventi portano a conoscenza del personale con idonei mezzi di pubblicità.
  2. Per il dirigente che abbia ottenuto l'assenso dell'amministrazione di destinazione al trasferimento, i termini di preavviso da dare all'amministrazione di appartenenza, di cui all'art. 32, sono stabiliti in due mesi, salvo l'autorizzazione della stessa al trasferimento entro termini più brevi.
  3. Il rapporto di lavoro prosegue senza interruzioni con l'amministrazione di destinazione e al dirigente è garantita la posizione retributiva maturata nell'amministrazione di provenienza e la continuità della posizione pensionistica e previdenziale.

 

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