Art. 26. Cause di cessazione del rapporto di lavoro.

1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati agli artt. 20 e 21, ha luogo:

a) al compimento del limite massimo di età previsto dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione;

b) per recesso del dirigente;

c) per recesso dell'amministrazione

 

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