Art. 26. Cause di cessazione del rapporto di lavoro.
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati agli artt. 20 e 21, ha luogo:
a) al compimento del limite massimo di età previsto dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione;
b) per recesso del dirigente;
c) per recesso dell'amministrazione