Art. 31. Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro.

1. Il dirigente colpito da misure restrittive della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio, salvo che l'amministrazione non intenda procedere ai sensi dell'art. 28. Analogamente si procede nei casi previsti dall'art. 15, commi 1, 2, 3 e 4, della legge n. 55 del 1990, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 16 del 1992.

2. Il dirigente rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque rientranti nella previsione dell'art. 28, comma 2 e non soggetto a misura restrittiva della libertà personale in atto, fatta salva l'applicabilità dell'art. 28, può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione fino alla sentenza definitiva.

3. La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente è riammesso in servizio, fatta salva la possibilità per l'amministrazione di recedere con le procedure di cui all'art. 28.

4. Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un assegno alimentare pari al 50 per cento della retribuzione di cui gli artt. 35 e 36 e l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante.

5. In caso di sentenza definitiva di assoluzione "perché il fatto non sussiste" o "perché l'imputato non lo ha commesso", quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto sarebbe spettato al dirigente a titolo di retribuzione per il periodo di sospensione ove egli fosse rimasto in servizio.

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