Art. 35. Stipendio tabellare.

  1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1995 al personale dirigente inquadrato nella ex prima qualifica viene corrisposto un incremento stipendiale mensile lordo di L. 190.000: con decorrenza dal 1° gennaio 1995 al personale dirigente inquadrato nella ex seconda qualifica viene corrisposto un incremento stipendiale mensile lordo di L. 230.000.
  2. Con decorrenza 1° dicembre 1995 al personale dirigente inquadrato nella ex prima qualifica e nella ex seconda qualifica viene corrisposto un ulteriore incremento mensile lordo di L. 190.000.
  3. Gli aumenti di cui ai commi 1 e 2 assorbono l'indennitą di vacanza contrattuale e sono privi di effetti ai fini degli aumenti periodici per anzianitą previsti dalla normativa vigente.

 

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