Art. 35. Stipendio tabellare.
Con decorrenza dal 1° gennaio 1995 al personale dirigente inquadrato nella
ex prima qualifica viene corrisposto un incremento stipendiale mensile lordo
di L. 190.000: con decorrenza dal 1° gennaio 1995 al personale dirigente
inquadrato nella ex seconda qualifica viene corrisposto un incremento
stipendiale mensile lordo di L. 230.000.
Con decorrenza 1° dicembre 1995 al personale dirigente inquadrato nella ex
prima qualifica e nella ex seconda qualifica viene corrisposto un ulteriore
incremento mensile lordo di L. 190.000.
Gli aumenti di cui ai commi 1 e 2 assorbono l'indennitą di vacanza
contrattuale e sono privi di effetti ai fini degli aumenti periodici per
anzianitą previsti dalla normativa vigente.
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