Art. 36. Effetti dei nuovi trattamenti economici.
Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione dall'art. 35
sono utili ai fini della 13ª mensilità, dei trattamenti di previdenza e di
quiescenza, dell'equo indennizzo e sono assunte a base ai fini delle ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi contributi e della misura dei
contributi di riscatto.
I benefìci economici - ivi compresa l'indennità di vacanza contrattuale -
risultanti dall'applicazione dell'articolo 35, commi 1 e 2, sono computati ai
fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, nei confronti del
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo
di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti del trattamento di
fine servizio e delle competenze spettanti in caso di licenziamento si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal
servizio.
La retribuzione accessoria di cui agli artt. 37 e seguenti è utile ai fini
dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, secondo le norme vigenti.
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