Art. 36. Effetti dei nuovi trattamenti economici.

  1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione dall'art. 35 sono utili ai fini della 13ª mensilità, dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, dell'equo indennizzo e sono assunte a base ai fini delle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e della misura dei contributi di riscatto.
  2. I benefìci economici - ivi compresa l'indennità di vacanza contrattuale - risultanti dall'applicazione dell'articolo 35, commi 1 e 2, sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti del trattamento di fine servizio e delle competenze spettanti in caso di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
  3. La retribuzione accessoria di cui agli artt. 37 e seguenti è utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, secondo le norme vigenti.

 

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