Art. 34. Struttura della retribuzione.
1. La retribuzione della qualifica unica dirigenziale, di cui all'art.
23,
comma 1, si articola nelle seguenti voci:
- stipendio tabellare;
- indennitą integrativa speciale;
- retribuzione individuale di anzianitą, ove acquisita;
- retribuzione di posizione;
- retribuzione di risultato;
- assegni familiari, ove spettanti.