Art. 40. Retribuzione di posizione e graduazione delle funzioni.
1. Ciascuna Amministrazione determina la graduazione delle funzioni dirigenziali, cui è correlato il trattamento economico di posizione, ai sensi dell'art. 24 del decreto n. 29. Le funzioni sono graduate tenendo conto di parametri riferiti alla loro rilevanza nell'ambito delle politiche organizzative dell'Amministrazione, nonché al grado di complessità e di responsabilità connesse.
2. Entro i limiti della dotazione annuale della quota del fondo destinata a corrispondere la retribuzione di posizione, di cui all'art. 38, ciascuna amministrazione attribuisce un valore economico ad ogni posizione dirigenziale prevista nell'ambito del proprio assetto organizzativo sulla base delle risultanze della graduazione di cui al comma precedente e nel rispetto dei criteri indicati negli artt. 41 e seguenti. Detti criteri non prefigurano alcun modello organizzativo e non limitano l'autonomia organizzativa delle Amministrazioni interessate.