Art. 41. Retribuzione di posizione.

1. La retribuzione di posizione, in correlazione con le caratteristiche organizzative e con le scelte strategiche proprie di ciascuna Amministrazione, è definita entro valori annui fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro, per il biennio economico 1996/97, per ciascuna delle seguenti tipologie:

a) posizioni con responsabilità di vertice dell'Amministrazione;

b) posizioni che comportano direzione e coordinamento di più uffici o strutture di livello dirigenziale ovvero direzione di ufficio o struttura di particolare complessità ovvero incarichi di studio e ricerca o incarichi ispettivi, implicanti elevata specializzazione o competenza, o incarichi equipollenti;

c) altre posizioni riferite sia alla conduzione di unità organizzative o alla responsabilità di specifici progetti, sia a prestazioni di supporto specialistico nell'ambito di strutture.

2. L'inserimento delle posizioni all'interno delle fasce di cui al comma 1) viene operata dalle Amministrazioni nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, sulla base dei seguenti indicatori:

a) grado di rilevanza delle competenze e responsabilità che connotano la posizione nell'ambito del sistema organizzativo;

b) volume delle risorse finanziarie gestite ed entità delle risorse umane e tecnico-strumentali assegnate;

c) grado di criticità e complessità delle funzioni anche in riferimento al numero degli utenti;

d) livello di disagio connesso alla posizione.

3. Il contratto relativo al biennio economico 1996/97 definirà il valore minimo della retribuzione di posizione.

articolo precedente                                                                                                                             articolo successivo