Art. 42. Retribuzione di risultato.

1. La quota del fondo per la retribuzione accessoria destinata alla retribuzione di risultato, di cui all'art. 38, comma 3, è finalizzata a remunerare i risultati espressi da ciascun dirigente in termini di efficienza/produttività in relazione agli obiettivi prestabiliti e la qualità della prestazione individuale.

2. Tra i fattori di valutazione per l'attribuzione delle disponibilità di cui al comma 1, variamente combinati ed integrati secondo le caratteristiche e le metodologie valutative adottate da ciascuna Amministrazione e nel rispetto dei criteri generali predefiniti in sede di contrattazione collettiva nazionale, a partire da quella relativa al biennio economico 1996/97, vi è il grado di conseguimento degli obiettivi assegnati, tenendo conto anche della capacità del dirigente di far fronte, pure in via temporanea, a carichi aggiuntivi di lavoro rispetto a quelli di pertinenza del proprio ufficio o struttura.

articolo precedente                                                                                                                             articolo successivo