ART. 2 - DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 1994 ed avrà scadenza il 31 dicembre 1995 per la parte economica ed il 31 dicembre 1997 per la parte normativa.

2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 51, commi 1 e 2, del d.lgs. 29/1993.

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati entro 30 giorni dalla data di cui al comma 2, salvo diversa prescrizione del presente contratto.

4. Il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da ciascuna delle Parti con lettera raccomandata, almeno 3 mesi prima di ogni scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

5. Per evitare periodi di vacanze contrattuali, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le Parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittuali.

6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente contratto, ai dipendenti dell'ENEA sarà corrisposta la relativa indennità, nella misura e secondo le scadenze previste dal "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993.

7. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui al comma precedente.

8. In deroga al comma 4 il presente contratto scade per la parte economica il 31.12.95 senza necessità di disdetta.

 

art.prec. art.succ.