ART. 3 - RAPPORTO DI LAVORO
1. Il rapporto di lavoro del personale dell'ENEA è, di norma, a tempo pieno e indeterminato. Esso può essere anche a tempo parziale e/o determinato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Per la costituzione dei suddetti rapporti di lavoro si applicano le disposizioni legislative e normative vigenti, nonché le norme previste dall'apposito Regolamento per le Assunzioni.
3. Il contratto di assunzione, da stipulare individualmente in applicazione del presente C.C.L., deve specificare, oltre all'area contrattuale di appartenenza:
- la natura del contratto (tempo indeterminato, tempo determinato, tempo pieno, tempo parziale);
- la data di inizio del rapporto di lavoro;
- la sede di lavoro;
- il livello e il profilo professionale di assunzione;
- il trattamento economico iniziale;
- la durata del periodo di prova;
- la durata del periodo entro il quale non verranno prese in considerazione istanze individuali di trasferimento ad altre sedi di lavoro secondo quanto previsto dal bando di concorso;
- il termine finale nel caso di contratto di lavoro a tempo determinato;
- l'articolazione dell'orario di lavoro nel caso di contratto a tempo parziale.