ART. 51 - DOVERI DEL DIPENDENTE

1 Il dipendente conforma la propria condotta al dovere di contribuire al perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico, che costituiscono gli scopi istituzionali dell'Ente, con impegno e responsabilità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo l'osservanza della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.

2. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di assicurare la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:

a) collaborare con diligenza osservando le norme del presente contratto e le disposizioni impartite dall'Ente per l'esecuzione e la disciplina del lavoro anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;

b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme emanate dall'Ente ai sensi dell'art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241;

c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;

d) nei rapporti con i terzi, prestare adeguata attenzione alle richieste di ciascuno, fornendo tutte le risposte dovute nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di esercizio del diritto di accesso dettate dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e dai relativi regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'Ente, nonché attuare le disposizioni dell'Ente in ordine alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, in tema di autocertificazione;

e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze;

f) durante l'orario di lavoro, mantenere, nei rapporti interpersonali, con gli altri dipendenti e con terzi, una condotta informata ai principi di correttezza, astenendosi da atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;

g) non svolgere, durante l'orario di lavoro, attività estranee al servizio e rispettare i principi di incompatibilità previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa contrattuale e, nei periodi di assenza per malattia o infortunio, non svolgere attività che possano ritardare il recupero psico-fisico;

h) attenersi alle disposizioni che gli vengono impartite per l'esecuzione della prestazione. Se le disposizioni sono palesemente illegittime, il dipendente è tenuto a farne immediata e motivata contestazione a chi le ha impartite; se le disposizioni sono rinnovate per iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione, salvo che le disposizioni stesse siano espressamente vietate dalla legge penale ovvero configurino illecito amministrativo;

i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale dipendente ove tale compito rientri nelle responsabilità attribuite;

l) avere cura dei beni strumentali a lui affidati;

m) non utilizzare beni e strumenti preordinati all'espletamento del servizio per finalità diverse da quelle istituzionali;

n) non accettare compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;

o) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Ente da parte del personale e non introdurre, salvo che siano debitamente autorizzate, persone estranee all'Ente stesso in locali non aperti al pubblico;

p) comunicare all'Ente la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;

q) in caso di malattia, dare tempestiva comunicazione dell'assenza all'Ente con le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia all'inizio del turno di lavoro, salvo comprovato impedimento;

r) astenersi dal partecipare all'adozione di provvedimenti dell'Ente che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi propri;

s) osservare il segreto industriale nel rispetto della normativa di legge e specifica dell'Ente;

t) rendersi reperibile fuori del normale orario di lavoro in relazione alle esigenze di servizio connesse alla sicurezza ed alla protezione sanitaria delle popolazioni nonché alla salvaguardia degli impianti e dei centri dell'Ente.

 

art.prec. art.succ.