ART. 51 bis - DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI DA INVENZIONE INDUSTRIALE

(ex art.43 ccl enea 1988-1991)

 

1. I diritti derivanti dall'invenzione industriale fatta nell'esercizio del rapporto di lavoro, o comunque nell'esecuzione di prestazioni a favore dell'ENEA, in cui l'attivitā di studio, di ricerca o di sperimentazione sia prevista come oggetto del rapporto ed a tale scopo retribuita, appartengono all'Ente, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

 

2. Spetta all'inventore un equo premio, perla determinazione del quale si tiene conto dell'importanza dell'invenzione, avuto riguardo anche alla sua utilizzazione industriale.

 

3. Agli effetti dei commi precedenti si considera fatta durante il rapporto di lavoro l'invenzione industriale per la quale sia stato richiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore č cessato dal rapporto di lavoro ed ove si riferisca al campo di attivitā dell'Ente.

 

 

art.prec. art.succ.