ART. 52 bis - visite personali di controllo

(ex art.40 ccl enea 1988-1991)

 

Le visite personali di controllo sul dipendente possono essere disposte nei soli casi cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale ed in ottemperanza a norme di sicurezza. Le visite personali di controllo sono effettuate secondo modalità concordate con le OO.SS., nel rispetto dei principi dettati dall'art.6 della legge 20.5.1970 n.300.

 

 

art.prec. art.succ.