ART. 79 - DIRITTO DI AFFISSIONE
1. I comunicati delle OO.SS. verranno affissi presso le singole unità produttive di cui all'art. 78 esclusivamente nelle apposite bacheche messe a disposizione dall'Ente.
2. Ai fini di una precisa responsabilizzazione in ordine al contenuto del materiale affisso, i comunicati di cui sopra dovranno recare esplicita indicazione dell'organo che li ha emessi.