ART. 79 - DIRITTO DI AFFISSIONE

1. I comunicati delle OO.SS. verranno affissi presso le singole unità produttive di cui all'art. 78 esclusivamente nelle apposite bacheche messe a disposizione dall'Ente.

2. Ai fini di una precisa responsabilizzazione in ordine al contenuto del materiale affisso, i comunicati di cui sopra dovranno recare esplicita indicazione dell'organo che li ha emessi.

 

art.prec. art.succ.