ART. 79 bis - Dirigenti sindacali

(ex art.61 ccl enea 1988-1991)

 

1. Sono dirigenti sindacali i componenti degli organi direttivi ed esecutivi e delel raprresentanze sindacali aziendali previste dagli statuti delle singole Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto.

 

2. Lo statuto delle Organizzazioni Sindacali, i nomi dei dirigenti di cui al precedente comma e le successive variazioni devono essere tempestivamente comunicati alla Direzione dell'Ente ai fini della titolarità dei diritti sindacali attribuiti dalla legge e dal presente contratto.

 

3. I dirigenti sindacali  di cui al primo comma:

a) non sono soggetti alla subordinazione gerarchica quando sono esonerati, per l'esercizio delle loro funzioni, dal lavoro d'ufficio;

b) non possono essere trasferiti fino ad un anno dopo la cessazione del mandato dall'unità produttiva di appartenenza senza nulal osta della propria organizzazione sindacle;

c) durante il priodo di mandato sindacale conservano tutti i diritti e le aspettative a contenuto giuridico ed economico connessi al livello di inquadramento ed alla posizione lavorativa.

 

art.prec. art.succ.