ART. 91 - NORME TRANSITORIE

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 1 del presente contratto, si procederà, con decorrenza 31.12.1995 all'inquadramento nel livello 9.0 del personale attualmente inquadrato nel livello 8.0 e 8.1 con le modalità di seguito indicate :

a) per i laureati con profilo di ricercatore, tecnologo, progettista che hanno maturato almeno 4 anni di servizio : a mezzo di verifica dei titoli;

b) per i laureati con profilo diverso da quello di cui al punto a) che hanno maturato 4 anni di servizio: a mezzo di valutazione della responsabilità attribuita e delle attività svolte;

c) per i diplomati (con titolo di studio che consenta l'accesso ad una facoltà universitaria) a mezzo di selezioni concorsuali per cultura professionale e titoli di servizio - che tengano conto dell'intera vita lavorativa e relativi inquadramenti - per un contingente massimo non superiore al 50% delle posizioni dei livelli gradini 9.0, 9.1 e 9.2 resesi disponibili per effetto delle cessazioni intervenute nel triennio 1993-95. A tale selezione sono ammessi a partecipare dipendenti provenienti dall'8° livello che abbiano maturato un'anzianità non inferiore a nove anni nei livelli professionali 7 e 8 (livelli di inquadramento previsti per il personale laureato dal C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988 - 30 dicembre 1991).

Per il personale laureato in servizio alla data di stipulazione del presente contratto, inquadrato nei livelli 8.0 e 8.1 che alla data del 31.12.1995 non aveva maturato 4 anni di servizio, si procederà all'inquadramento nel livello 9.0 con le modalità sopraindicate all'atto della maturazione del suddetto requisito.

Con riferimento ai punti a) e b) possono essere riconosciuti come anzianità di servizio, esclusivamente ai fini delle verifiche e valutazioni previste dal presente comma, gli eventuali periodi di esperienza professionale precedente all'assunzione purchè afferenti alla posizione di lavoro ricoperta.

All'atto dell'attribuzione del livello superiore sarà corrisposta la retribuzione minima di detto livello; il valore di E.V.E. e/o E.A.P. in godimento verrà contestualmente ridotto di un importo pari alla differenza fra la retribuzione minima del livello di provenienza e quella del nuovo livello.

2. Tenuto conto dell'esigenza, derivante dalla separazione delle aree contrattuali, di ricollocare in tre livelli (9.0, 9.1 e 9.2) personale precedentemente inquadrato in cinque livelli/gradino (8.0,8.1,9.0,9.1,9.2), in fase di prima applicazione del nuovo contratto relativo al biennio 1996-97, l'ENEA effettuerà con le modalità previste dal punto b) dell'art. 10 una valutazione del personale inquadrato nel livello 9.0 al fine di individuare quei dipendenti che abbiano caratteristiche professionali tali da comportare il loro inquadramento nel livello differenziato 9.1.

La decorrenza di tale nuovo inquadramento è fissata al 1.2.1997.

All'atto dell'attribuzione del livello superiore sarà corrisposta la retribuzione minima di detto livello; il valore di E.A.R. in godimento verrà contestualmente ridotto di un importo pari alla differenza fra la retribuzione minima del livello di provenienza e quella del nuovo livello.

Alla data del 1° luglio 1997 sarà attribuito l'incremento contrattuale previsto per il livello acquisito ; contestualmente sarà operata una riduzione del valore di E.A.R. in godimento in misura pari alla differenza fra l'incremento retributivo spettante a tale data per il livello 9.1 e quello spettante per il livello 9.0.

3. I criteri generali e le procedure per l'assegnazione del personale appartenente alla qualifica di Esperto di Amministrazione Gestione o Operazione ai profili di Esperto di Amministrazione Gestione o a quello di Esperto di Operazione saranno definiti con provvedimento del Consiglio di Amministrazione.

L'applicazione dei criteri sarà demandata a un Gruppo di Lavoro interno.

4. Al personale che ha modificato il livello di inquadramento nel corso della vigenza del presente contratto per effetto dell'operazione di revisione di inquadramento e retributiva di cui alle delibere del Consiglio di Amministrazione - Doc. ENEA(93) n.737/C.A. del 22.12.1993 e Doc. ENEA(96)n.59/C.A. del 28.2.1996 sono attribuiti:

- l'incremento retributivo derivante dall'applicazione della normativa dell'operazione di dinamica prevista dal C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988 - 30 dicembre 1991

- gli incrementi contrattuali sul minimo del livello di provenienza maturati alla data del 31.12.1995 ;

La retribuzione totale risultante rimane immutata anche a seguito dell'attribuzione del valore del minimo del livello di arrivo in vigore al 31.12.1995.

5. Al personale che modificherà il livello di inquadramento per effetto delle valutazioni selettive aventi decorrenza 1° gennaio 1997 e 31 dicembre 1997 (art. 10 comma 1 del presente contratto) verrà attribuita la retribuzione minima del nuovo livello; i valori di E.A.R. già in godimento verranno contestualmente ridotti di un importo pari alla differenza fra gli incrementi retributivi spettanti per il minimo del livello di arrivo e quelli spettanti per il minimo del livello di provenienza nel 2° biennio.

All'atto della corresponsione degli incrementi contrattuali prevista per il 1° luglio 1997 al personale che ha modificato il proprio livello di inquadramento con decorrenza 1° gennaio 1997 verrà attribuito l'incremento del minimo del livello già acquisito ; i valori di E.A.R. in godimento verranno contestualmente ridotti di un importo pari alla differenza fra il suddetto incremento, relativo al livello già acquisito, e quello spettante per il livello di provenienza.

 

art.prec. art.succ.