ART. 92 - ENTRATA IN VIGORE DI SPECIFICI ISTITUTI

1. Ai procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto continua ad essere applicata la normativa vigente all'atto dell'inizio del procedimento stesso.

2. Il nuovo orario di lavoro, di cui all'art. 12, entra in vigore con decorrenza dalla data di stipulazione del presente Contratto Collettivo di lavoro.

3. La nuova normativa relativa ai termini di preavviso ed alle ferie trova applicazione dalla data di stipulazione del presente contratto.

4. Non danno luogo a conguagli attivi o passivi per il periodo antecedente alla data di stipulazione del presente contratto, le modifiche a contenuto economico e normativo aventi incidenza diretta o indiretta sugli istituti di carattere accessorio (trattamento di trasferta, trattamento di sede all'estero, compensi per interventi in reperibilità, straordinari, ecc.) ivi comprese quelle conseguenti alla disapplicazione dei commi 39,40 e 41 dell'art. 3 della legge n. 537/93 e del comma 22 dell'art. 22 della legge 724/94.

art.prec. art.succ.