Art. 93 - EFFETTI DELLE NUOVE RETRIBUZIONI

I benefici economici, ivi compresa l'indennità di vacanza contrattuale, risultanti dall'applicazione dei precedenti articoli sono corrisposti integralmente a titolo di conguaglio, alle scadenze e negli importi previsti dai medesimi articoli anche al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo 1994-95 e sono computati ai fini previdenziali secondo gli ordinamenti vigenti. Per detto personale agli effetti dell'indennità o trattamento di fine rapporto e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

 

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