Art. 6 - Composizione delle delegazioni

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 8 del D.Lgs. 29 del 1993, la delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, č costituita dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato. Per le Istituzioni universitarie la delegazione trattante č costituita dal Rettore o un suo delegato e dal direttore amministrativo o un suo delegato, ed č eventualmente integrata da ulteriori soggetti ove previsto dagli statuti.

2. Le amministrazioni del comparto possono avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata, della attivitā di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazione (A.RA.N.), alle cui direttive sono tenute in ogni caso a conformarsi, ai sensi dell'art. 50, comma 7 del D.Lgs. 29 del 1993.

3. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione č composta:

- dalle R.S.U. di cui all'articolo 13, lettera a);

- da componenti di ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 13, lettera b);

- da un componente di ciascuna delle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente contratto.

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