Art. 7 - Informazione

1. Ciascuna Amministrazione, nell'ambito della propria autonomia e delle distinte responsabilità fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all'art. 13 in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.

2. Nelle seguenti materie individuate dal D. Lgs n. 29 del 1993 e dal presente contratto, le Amministrazioni forniscono un'informazione preventiva, inviando tempestivamente la documentazione necessaria:

a) articolazione dell'orario anche nelle singole strutture;

b) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro e delle dotazioni organiche;

c) verifica periodica della produttività delle strutture;

d) stato dell'occupazione e provvedimenti di variazione dell'organico ex art. 5, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n.537;

e) criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di programmazione della mobilità e di sperimentazione gestionale;

f) criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro;

g) voci di bilancio preventivo di Ateneo relative al personale, comprese variazioni di organico, part-time a tempo determinato.

3. Nelle seguenti materie l'informazione è successiva ed ha per oggetto gli atti di gestione adottati e i relativi risultati:

- verifica della distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;

- attuazione dei programmi di formazione del personale;

- misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- andamento generale della mobilità del personale;

- distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni;

- distribuzione complessiva delle risorse per la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi, e per la qualità della prestazione individuale, ai sensi degli artt. 42, 43 e 44;

- introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione delle amministrazioni aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;

- iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale.

- l'attuazione nelle materie oggetto di informazione preventiva.

Per l'informazione di cui al presente comma è previsto almeno un incontro annuale, in relazione al quale le Amministrazioni forniscono tempestive e adeguate informazioni sulle predette materie alle organizzazioni sindacali interessate.

4. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall'amministrazione consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le Amministrazioni provvedono ad una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del lavoratore.

5. Non è oggetto di riservatezza l'informazione alle organizzazioni sindacali sui principi e criteri di erogazione dei trattamenti accessori.

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